Se pensi che la Riforma della Crisi non riguardi la tua impresa perchè perfettamente sana ti sbagli!
La rivista Euroconference News ha ricordato dei suggerimenti operativi sugli Adeguati assetti societari riportando all’attenzione la sentenza 188/2021 del Tribunale di Cagliari.
Innanzitutto ci preme far presente che la vicenda riguardava una cooperativa in bonis, senza difficoltà, a ribadire che il 2086, comma 2, si applica alle imprese sane.
Nella pronuncia i giudici sono entrati nel merito delle carenze riscontrate nel caso trattato e con l’occasione hanno fornito degli interessanti spunti di operatività sulla predisposizione degli adeguati assetti.
Vediamoli nel dettaglio.
Per l’assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:
– “organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
– assenza di un mansionario;
– inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
– assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.”
Per l’assetto amministrativo le carenze evidenziate sono:
– “mancata redazione di un budget di tesoreria;
– mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
– mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
– assenza di strumenti di reporting;
– mancata redazione di un piano industriale.”
Infine, per l’assetto contabile, hanno rilevato:
– “la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
– assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
– analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
– mancata redazione del rendiconto finanziario.”
In particolare nella sentenza, che probabilmente farà giurisprudenza sul tema, si evidenzia come la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi è più grave in un’impresa in condizioni di equilibrio economico finanziario piuttosto che in un’azienda con una crisi in corso. Per i giudici infatti “la violazione dell’obbligazione”….”è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perchè”…”ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative“.
La sentenza prosegue dicendo che “gli adeguati assetti sono funzionali proprio ad evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente in una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune”.
E’ proprio per questo che è fondamentale uno strumento di early warning basato su parametri quantitativi ma soprattutto qualitativi, ovvero un’ allerta precoce per garantire la continuità aziendale, prevedere una possibile crisi aziendale e mettere in atto manovre di correzione, ovvero strumenti forward looking.
A questo scopo lo strumento scientifico maggiormente riconosciuto e utilizzato al mondo è la Balanced Scorecard.
Il nostro studio grazie al #CRUSCOTTODICONTROLLO, primo ed unico software cloud basato sulla Balanced Scorecard, mette a disposizione delle imprese una consulenza mirata per rilevare l’eventuale mancanza di adeguati assetti e conformarsi a quanto previsto dalla Riforma della Crisi d’impresa entrata in vigore il 15 luglio scorso.
a rivista Euroconference News ha ricordato dei suggerimenti operativi sugli Adeguati assetti societari riportando all’attenzione la sentenza 188/2021 del Tribunale di Cagliari.
Innanzitutto ci preme far presente che la vicenda riguardava una cooperativa in bonis, senza difficoltà, a ribadire che il 2086, comma 2, si applica alle imprese sane.
Nella pronuncia i giudici sono entrati nel merito delle carenze riscontrate nel caso trattato e con l’occasione hanno fornito degli interessanti spunti di operatività sulla predisposizione degli adeguati assetti.
Vediamoli nel dettaglio.
Per l’assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:
– “organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
– assenza di un mansionario;
– inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
– assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.”
Per l’assetto amministrativo le carenze evidenziate sono:
– “mancata redazione di un budget di tesoreria;
– mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
– mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
– assenza di strumenti di reporting;
– mancata redazione di un piano industriale.”
Infine, per l’assetto contabile, hanno rilevato:
– “la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
– assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
– analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
– mancata redazione del rendiconto finanziario.”
In particolare nella sentenza, che probabilmente farà giurisprudenza sul tema, si evidenzia come la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi è più grave in un’impresa in condizioni di equilibrio economico finanziario piuttosto che in un’azienda con una crisi in corso. Per i giudici infatti “la violazione dell’obbligazione”….”è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perchè”…”ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”.
La sentenza prosegue dicendo che “gli adeguati assetti sono funzionali proprio ad evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente in una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune”.
E’ proprio per questo che è fondamentale uno strumento di early warning basato su parametri quantitativi ma soprattutto qualitativi, ovvero un’ allerta precoce per garantire la continuità aziendale, prevedere una possibile crisi aziendale e mettere in atto manovre di correzione, ovvero strumenti forward looking.
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